Ai nipoti non conviventi spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 29332 del 7.12.2017, ha statuito che il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il nipote subisca un pregiudizio non patrimoniale a seguito della morte del nonno e ciò anche in mancanza di un rapporto di convivenza.

La Corte di Cassazione, nel ritenere che non può limitarsi la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione, all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, ha ribadito il principio secondo cui:

in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno”.

Ed invero – osserva la Suprema Corte – il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. n. 21230/2016).

La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso presentato dai nipoti di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale, i quali si erano visti negare, sia in primo che in secondo grado, il risarcimento del danno che, viceversa, era stato riconosciuto alla sola nipote convivente.

Sostenevano i ricorrenti – con successo – che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 15019/2005 e Cass. Pen. n. 29735/2013) e di merito, il rapporto tra nonno e nipote deve essere riconosciuto come “legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare“, a prescindere dal rapporto di convivenza.

La Suprema Corte, infine, nel precisare che la convivenza non può ritenersi come unico elemento probatorio da cui poter desumere la profondità del rapporto tra nonno e nipote, ha evidenziato come ciò che rilevi è il rapporto affettivo tra nonno e nipote, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.