La Corte di Cassazione - sezione III civile, sentenza n. 10516 del 28.04.2017 - ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di danno subito dall’alunno in ambito scolastico, la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante ha natura contrattuale. In particolare, il principio di diritto ricavabile dalla suddetta pronuncia prevede che: “In caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto...
La colpa del pedone non esclude la responsabilità dell’investitore
La recente sentenza n. 8663 del 4 aprile 2017, emessa dalla Corte di Cassazione sezione III civile, riguarda il tema della responsabilità del veicolo investitore e dell’onere della prova nell'ipotesi in cui ricorra un concorso di colpa del pedone. Ebbene, col suddetto provvedimento, la Cassazione ha confermato il principio per cui: “L'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c.”. Gli Ermellini, difatti, specificano che, per superare la predetta presunzione, non basta che vi sia la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada e nean...
La responsabilità dell’appaltatore in caso di opere di ristrutturazione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756, ha risolto un contrasto inerente la responsabilità dell’appaltatore - ex art. 1669 c.c. - per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata che si manifestano nel corso di dieci anni dal compimento delle opere. Il conflitto giurisprudenziale riguardava l’ambito di applicazione della garanzia da parte dell’appaltatore e, in particolare, ci si domandava: l’appaltatore risponde solo se il pericolo per l’edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione? Ebbene, oggi le Sezioni Unite, a mezzo della citata sentenza, affermano che la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste anche in caso di rovina, pericolo di rovina o gravi difetti a s...
Responsabilità penale Medica
La responsabilità penale del medico è una materia in continuo divenire, non solo a causa del costante progresso scientifico, ma anche in virtù delle incessanti innovazioni legislative, che necessariamente comportano modificazioni delle posizioni di garanzia e conseguenti doveri ed obblighi in capo ai vari soggetti che agiscono in tale ambito. I professionisti dello Studio sono in grado di garantire piena assistenza giudiziaria a compagnie assicuratrive, medici e/o strutture sanitarie chiamati a rispondere penalmente per danni cagionati ai pazienti in ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose da malpractice. Parimenti, i legali forniscono consulenza ed assistenza anche in ordine agli ulteriori profili di responsabilità penale sanitaria, relativi a violazioni degli obbligh...
Responsabilità dei medici
Cosa cambia con la legge di riforma Il 28 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la riforma sulla responsabilità medica, pertanto è diventato legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il ddl Gelli recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie". La normativa in esame introduce nuove disposizioni in materia di responsabilità professionale dei medici e, più in generale, del personale sanitario operante nel pubblico e nel privato. Tra le novità più rilevanti della legge, vi è sicuramente quella inerente la nuova forma di responsabilità civile del medico: il professionista “risponde del proprio operato ai sensi de...
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 260 del 10.01.2017, ha statuito come in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze. In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato come spetta alla P.A., al fine di garantire la sicurezza degli utenti delle strade pubbliche, la manutenzione delle strade, nonché prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima. La fattispecie riguardava un sinistro occorso ad un autocarro ribaltatosi a causa del notevole dislivello tra la parte asfaltata e la ...