La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza n. 19190, depositata in data 15.09.2020, nel ribadire la differenza intercorrente tra il danno consistente nella perdita del figlio e il danno conseguente alla perdita del frutto del concepimento, ha ritenuto che, in quest’ultima ipotesi, trattandosi di una perdita di una speranza di vita e non di una vita, le tabelle milanesi non sono direttamente utilizzabili, atteso che queste ultime sono elaborate per la perdita di una persona viva.
La Corte ha condiviso il principio secondo il quale le tabelle milanesi possano valere solo come criterio orientativo per la liquidazione equitativa del danno, in linea con quanto statuito nella pronuncia n. 12717/2015, che ha equiparato la perdita del feto nato morto alla perdita del figlio, ma con dei correttivi, dovendosi considerare che per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale, ma non una relazione affettiva concreta.