La Corte di Cassazione, sezione VI civile, con ordinanza n. 13261, pubblicata in data 1.7.20, nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto alla vita patito dalla vittima primaria, e da questa trasmesso jure hereditario al ricorrente, richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 15350 del 22.7.2015, ha ribadito che “…non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno “da perdita della vita”, poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare…Dal punto di vista del diritto civile, infatti, la morte d’una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare…”.

E’ evidente, quindi, che ove la vittima deceda istantaneamente, non percependo la morte, non acquista alcun credito risarcitorio e detto danno non è trasmissibile agli eredi.