Il T.A.R. Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 1442 del 13.11.2020, ha riconosciuto come legittima la richiesta di accesso alle registrazioni telefoniche di richiesta di intervento del 118, da parte di una compagnia di assicurazione.
L’ordine a carico dell’Azienda Ospedaliera di rendere accessibile alla compagnia richiedente, la registrazione e/o la trascrizione della richiesta telefonica d’intervento al 118, deve tuttavia essere strumentale alla ricostruzione della dinamica del sinistro, senza travalicare i dati sensibili che riguardano lo stato di salute e la vita sessuale del soggetto.
I giudici hanno osservato che, sussistendo per il danneggiato il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 146 del d.lgs. 209/2005, sussiste il reciproco diritto di accesso della compagnia nei confronti del danneggiato.