La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 17665 del 25.8.2020, ha statuito come in caso di sinistro stradale – il caso di specie afferiva alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal terzo trasportato – coinvolgente un veicolo con apposta la targa prova, risponderà l’istituto assicuratore per il rischio RCA del veicolo e non l’assicuratore della targa prova.

Ed invero, la Suprema Corte rilevando come anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all’obbligo di assicurazione (art. 122 Codice delle assicurazioni) e che la finalità della targa prova non è quella di sostituire l’assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell’officina, ma quella di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non muniti di carta di circolazione e, perciò, non assicurati per il rischio RCAuto, che si trovino comunque a circolare per le esigenze connesse con le prove tecniche, ha statuito come “…il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talchè dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere —ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova…”.