La Suprema Corte, sezione VI civile, con ordinanza n. 24633, depositata in data 5 novembre, richiamando quanto già statuito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12566 del 2018, ha ribadito come “…dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile del sinistro, va detratto quanto corrisposto al danneggiato allo stesso titolo da parte dell’ente gestore di assicurazione sociale, trattandosi di prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio occorso (nella specie, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) che soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile il sinistro…”.

All’esito del pagamento da parte dell’ente, il danneggiato, quindi, perde la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere il residuo risarcimento nei confronti del responsabile.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha rilevato come la surrogazione legale prescinde dall’avvenuto pagamento dell’indennità da parte dell’assicuratore sociale e dalla corresponsione in favore di Inail delle corrispondenti somme da parte dall’assicuratore del responsabile.