La Corte di Cassazione, sezione III Civile, con ordinanza n. 24473, depositata in data 04.11.2020, ha nuovamente rilevato come nel caso di lesione della salute “…costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del dannolbiologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.)…”. Viceversa, osserva la Suprema Corte, “…non costituisce duplicazione risarcitoriala differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss…e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016...”.