In caso di sinistro stradale la presunzione di colpa ex art. 2054 cc è sussidiaria

La Corte di Cassazione, sez. III civile, con sentenza n. 25412/2017, ha confermato il principio per cui:

«In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dell’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità».

Per effetto del principio suesposto, quindi, nel caso in cui emerga che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

In altri termini, la presunzione di colpa a carico di ciascun conducente opera soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.

Concludendo, la Corte di Cassazione, nel motivare la pronuncia in esame, ha dichiarato che il principio in parola è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro, da parte del giudice, e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale.