Cessione di credito per le spese di riparazione del veicolo: occorre la fattura
Concludiamo la rassegna sulle modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 29 agosto, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, segnalando l’introduzione del nuovo articolo 149-bis del Codice delle Assicurazioni Private, denominato Trasparenza delle procedure di risarcimento:
“In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni.”.
Con tale articolo il Legislatore ha inteso chiarire la liceità della cessione del credito al riparatore, tuttavia, al contempo, stabilendo che:
- la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata dalla compagnia di assicurazione solo a fronte di presentazione della fattura, quindi non sulla base di un mero preventivo;
- l’impresa deve essere abilitata ai sensi della legge 122/1992, provvedimento recante le “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell’attività di autoriparazione.”.
Sul tema della cessione del credito, peraltro, il 24 luglio 2017 – cioè circa un mese prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 149 bis – era intervenuta l’IVASS con una lettera al mercato, dichiarando che provvederà, per quanto di competenza, a segnalare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) le disposizioni contrattuali tese a limitare l’utilizzo della cessione di credito, al fine di accertare l’eventuale vessatorietà di dette clausole ai sensi dell’art. 37 bis del Codice del Consumo.
L’IVASS concludeva il proprio comunicato del 24 luglio 2017 richiamando “…l’attenzione delle imprese in indirizzo sulla necessità che la formulazione delle clausole sia tale da non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno.”.