Il CID prodotto per la prima volta in giudizio ha valore unicamente “indiziario”

La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 26 settembre 2017, n. 22415, ha confermato l’orientamento secondo cui:

“…la denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile ratione temporis la L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 5) deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all’assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 cod. civ.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell’assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 16/04/1997, Rv. 503719).”.

Il caso di specie, da cui trae origine la suddetta ordinanza, vedeva l’impresa assicurativa eccepire la tardività con cui l’attrice, assicurata per la RCA, aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia, ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 1913 c.c., che prescrive un termine di tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero l’assicurato ne abbia avuto conoscenza.

In sede di sindacato di legittimità, la Cassazione, in contrasto con quanto statuito in primo grado e in appello, confermava l’orientamento espresso dalla stessa Corte, Cassazione sez. III civile, con la sentenza n. 3276 del 16 aprile 1997, e, affermando che non trovava applicazione il termine perentorio applicato nei gradi di merito, cassava la decisione resa dal giudice territoriale.

Nel contempo, la Suprema Corte confermava il principio per cui allorché il Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente – c.d. CID –  si porti a conoscenza della compagnia, per la prima volta, nel corso del procedimento instaurato per il sinistro a causa del quale è stato redatto, il valore probatorio del medesimo documento viene declassato, diventando meramente indiziario.