Codice penale e codice di procedura penale: il Senato approva la riforma
Nella seduta del 15 marzo scorso, il Senato ha approvato, con 156 voti favorevoli, 121 voti contrari e un astenuto, il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena”, provvedimento su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.
A questo punto, manca solo l’ok definitivo della Camera affinché si arrivi alla nuova legge che riformerà il diritto penale dal punto di vista sostanziale e processuale, nonché l’ordinamento penitenziario. Di seguito alcuni, rilevanti, punti della riforma in parola.
- Prescrizione, prevista la sospensione del termine di prescrizione sino al massimo di un anno e mezzo dalla sentenza di condanna al deposito della sentenza di appello e sino al massimo di un anno e mezzo dalla sentenza di condanna in appello alla sentenza definitiva.
L’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
L’interruzione della prescrizione non potrà comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione
L’interruzione della prescrizione, inoltre, avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Ed ancora, la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori inizierà al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in questo ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
- Prevista la delega al Governo per la riforma del processo penale, con particolare riferimento al regime di procedibilità̀ di alcuni reati, alle misure di sicurezza personali (espressa previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario) e alla riforma del casellario giudiziale.
La delega al Governo riguarda anche la riforma della disciplina delle intercettazioni: in tema di operazioni captative, nella selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il P.M. dovrà assicurare anche la riservatezza degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché riferiti esclusivamente a fatti o circostanze ad esse estranei.
Prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente, con finalità̀ di recare danno alla reputazione.
- Inasprimento delle pene: con riferimento alle modifiche previste al codice penale, da segnalare l’aumento di pena per l’estorsione aggravata, per il furto in abitazione, per lo scippo, per la rapina e per lo scambio elettorale politico-mafioso.
La riforma prevede, inoltre, l’estinzione del reato per condotte riparatorie – ossia la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato – con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.
Modifiche in vista anche per il regime di procedibilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo, nelle ipotesi non aggravate, la querela di parte.
- Indagini preliminari e termini per il pubblico ministero: i P.M. avranno al massimo tre mesi (prorogabili per altri tre) a partire dal deposito degli atti delle indagini preliminari per chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato o l’archiviazione.
Il mancato rispetto di tale limite comporta l’avocazione obbligatoria da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello.
In ogni caso, per i reati di mafia il termine si estende sino a quindici mesi.
Il disegno di legge approvato dal Senato, infine, modificherà, tra le altre, anche le norme riguardanti l’ordinamento penitenziario, i riti speciali (sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento), la disciplina delle impugnazioni, la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza e quella inerente i procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione.