Colpo di frusta e radiografie

Segnalata all’Ivass la compagnia assicurativa che non paga l’infortunato

Il Giudice di pace di Venezia, con la sentenza n. 769/2016, ha condannato una compagnia al pagamento del risarcimento del danno e delle spese legali a favore di una signora che in un incidente stradale aveva riportato lesioni personali, disponendo anche la segnalazione della società all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

In particolare, il Giudice, motivando la condanna, ha esplicitato il principio per cui la compagnia assicuratrice non può negare il risarcimento del colpo di frusta da incidente stradale, se questo è stato accertato dai medici, pretendendo che l’infortunato si sottoponga a delle radiografie.

In seguito alla riforma del 2012 – Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – com’è noto, il colpo di frusta, nonché le altre lesioni da incidente stradale di lieve entità, può essere liquidato dalla compagnia assicurativa solo a seguito di riscontro medico-legale che accerti l’effettiva esistenza del danno. Su tale presupposto, quindi, la compagnia assicurativa in questione aveva negatoall’automobilista infortunata il risarcimento del danno biologico permanente, accertato poi in corso di causa nella misura del 2/3%.

Il Giudice di pace ha, nello specifico, rilevato come “le lesioni riportate dall’attrice siano state obiettivate tramite un rigoroso accertamento clinico” e che “nella grande maggioranza dei traumi minori del collo con ‘colpo di frusta’ a contraccolpo dorso lombare non si verificano lesioni vertebrali fratturative oseriamente dislocative”. Il valore diagnostico degli accertamenti radiologici standard è limitato, “non essendo in grado di rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali sollecitati dal trauma”.

In altri termini, per il Giudice di pace gli esami radiologici non riescono a rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali, considerando che con il colpo di frusta raramente si verificano delle lesioni vertebrali.

Concludendo, si può affermare che la sentenza esaminata conferma quell’indirizzo giurisprudenziale – cfr. Cassazione civile sentenza n. 18873 del 2016 – che depone a favore di un’interpretazione non restrittiva del decreto di riforma del 2012, per cui è il medico legale a essere competente nella valutazione del danno da rimborsare e non il macchinario diagnostico che serve solo da ausilio allo specialista.