Il conducente è responsabile se il passeggero non indossa le cinture di sicurezza
La Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza del 9 marzo 2017, n. 11429, si è pronunciata in materia di omicidio e lesioni derivanti da circolazione stradale, materia riformata dalla legge n. 41/2016 che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, precisamente all’art. 589 bis e 590 bis del codice penale.
Il principio ricavabile dalla pronuncia in esame è che, in caso di incidente stradale e di danni fisici riportati dal passeggero, a rispondere del delitto di lesioni è lo stesso conducente del veicolo, per non aver obbligato la persona da lui trasportata a rispettare quanto prescritto dalla legge.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello aveva riformato la sentenza appellata, dichiarando il non doversi procedere per una parte dei reati – a causa della intervenuta prescrizione – e aveva confermato, invece, la condanna per l’omicidio colposo di una passeggera deceduta a seguito del sinistro in cui erano coinvolte le vetture degli imputati.
Gli imputati condannati, quindi, ricorrevano in Cassazione insistendo sull’atteggiamento della vittima, che non era assicurata al sedile con le cinture di sicurezza e che era deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto; la difesa degli imputati, in particolare, riteneva non sussistente il nesso di causalità, poiché la condotta della parte offesa sarebbe stata “eccezionale, imprevedibile, indipendente dal fatto del reo“, evidenziando che la vittima aveva preso posto all’interno del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza e il conducente, a causa del buio, non se ne era reso conto.
Ebbene, per la Cassazione risulta priva di pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata.
La Suprema Corte, infatti, concorda con il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui:
“Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.