Responsabilità del vettore per i danni cagionati al trasportato
La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 10 gennaio 2017, n. 249, ha statuito che:
“Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c. (cfr. Cass. n. 11194/2003).”.
La fattispecie concreta esaminata dalla Corte riguardava il caso di una utilizzatrice della metropolitana che aveva riportato delle lesioni a seguito della chiusura delle porte automatiche del treno.
In primo grado, il Tribunale di Milano rigettava la domanda della signora sul rilievo che la negligenza dimostrata dall’attrice nell’ignorare le segnalazioni acustiche e nel violare il divieto di interporre ostacoli alla chiusura delle porte aveva liberato la controparte dalla presunzione di colpevolezza da cui era gravata ex articolo 1681 c.c.
La sentenza veniva, quindi, integralmente confermata dalla Corte di Appello.
La Corte di Cassazione, infine, accoglieva il ricorso della signora, con cassazione e rinvio alla Corte di Appello di Milano, rinviando ai principi di diritto esposti nella motivazione della sentenza.
In particolare, il fulcro della pronuncia in esame può individuarsi nel principio per cui la Corte – confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di trasporto – ha stabilito che il vettore per liberarsi della presunzione di responsabilità prevista dal Codice civile ex art. 1681, comma 1, deve dimostrare che l’evento dannoso era inevitabile ed imprevedibile con la normale diligenza; in concreto, la Suprema Corte rilevava come, in appello, i giudici non accertavano la circostanza per cui il gestore della metropolitana avesse “adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La correlata responsabilità, eventuale, del danneggiato, quindi, potrà rilevare soltanto ai fini della quantificazione della colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c.; nella fattispecie, infatti, la Cassazione dichiarava che il comportamento eventualmente colposo della donna “…nulla toglie al fatto che – in presenza di dispositivi antischiacciamento – le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli”.