Ddl concorrenza approvato in Senato: le novità in materia di RCA

Il 3 maggio scorso, il Senato ha approvato il testo del disegno di legge per la concorrenza e l’apertura dei mercati (c.d. ddl concorrenza); tale provvedimento, quindi, è passato alla Camera per la terza lettura e l’approvazione definitiva che dovrebbe arrivare senza ulteriori cambiamenti.

Di seguito le novità che, contenute negli articoli dai nn. 2 a 14 del disegno di legge, riguarderanno il settore assicurativo e, in particolare, le modifiche al Codice delle assicurazioni private.

  • Possibilità di ottenere sconti dalle agenzie assicurative a fronte dell’installazione di scatole nere e misuratori del tasso alcolico sui veicoli (un congegno impedirà al conducente di accendere la vettura se i valori rilevati dal dispositivo non consentono la guida).
  • Misure, stabilite dall’IVASS, per garantire una maggiore correlazione del premio assicurativo con la classe di merito assegnata al cliente assicurato, con sconti agli automobilisti virtuosi, ovvero coloro che non causano incidenti da almeno quattro anni e che vivono nelle province in cui la frequenza di incidenti stradali è maggiore.
  • Testimoni “di comodo” e contrasto alle frodi assicurative, importante modifica all’art 135 del Codice delle Assicurazioni a cui verrà aggiunta la previsione per cui “In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.”.
  • Riforma delle norme e dei meccanismi in merito alla quantificazione dei danni derivanti dai sinistri stradali, la nuova formulazione degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevede, di fatto, l’assorbimento della categoria del danno morale in quella del danno biologico.

La determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve o di lieve entità verrà operata considerando il danno biologico e l’eventuale personalizzazione e quindi, aderendo di fatto all’orientamento giurisprudenziale, attuale, dell’unica categoria di danno non patrimoniale, è previsto che l’ammontare complessivo del risarcimento dovrà ritenersi “esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.

  • Nuovi limiti per la personalizzazione del risarcimento, il giudice potrà aumentare l’ammontare del ristoro dovuto al danneggiato fino al 30%, secondo le tabelle, unicamente nel caso in cui dal sinistro derivi una menomazione accertata che “…incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”.