Esente da responsabilità l’automobilista che investe il pedone apparso all’improvviso tra le auto parcheggiate

Con la recentissima pronuncia oggi in commento – Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza n. 12576 del 22 maggio 2018 – la Suprema Corte, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale consolidatosi su principi ormai pacifici e pur sempre rilevanti, è intervenuta sul tema dell’investimento del pedone in un sinistro stradale, affermando quanto segue:

“[…] in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.”.

Con riferimento alla fattispecie concreta all’esame degli ermellini, i giudici di merito accertavano che il danneggiato/attore aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, senza rispettare l’obbligo di precedenza in favore della vettura, sbucando fuori all’improvviso tra alcune auto parcheggiate.

La convenuta, conducente l’autovettura, in particolare, non aveva potuto far nulla per impedire il contatto tra il pedone e il veicolo investitore.

In primo grado, pertanto, il Giudice di pace di Perugia rigettava la domanda, condannando il pedone al pagamento delle spese di giudizio.

Nei confronti della sentenza veniva proposto appello da parte dell’attore e il Tribunale di Perugia rigettava, anche in secondo grado, le pretese del danneggiato.

Il giudizio, quindi, approdava all’esame della Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso proposto, motivando il tutto sulla base del convincimento per cui l’automobilista si trovava nell’impossibilità di avvistare il pedone e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti, richiamando all’uopo l’ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551, nonché la sentenza 4 aprile 2017, n. 8663, secondo cui:

Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.”.

In ultimo, la Cassazione concorda con la decisione del Tribunale di Perugia, laddove veniva sottolineata la rapidità ed imprevedibilità dell’attraversamento compiuto dal pedone, tale da impedire alla conducente l’autovettura una qualsiasi manovra che evitasse l’impatto, nonché la natura dei danni riportati dalla vittima e dall’automobile, elementi che corroboravano la ricostruzione dei fatti nel senso della colpa esclusiva del pedone.