Fermo tecnico: il danno deve essere allegato e dimostrato

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 31 maggio 2017, n. 13718, è intervenuta, ancora una volta, su una vexata quaestio in tema di RCA: ai fini del risarcimento, il danno da fermo tecnico deve formare oggetto di specifica dimostrazione oppure può automaticamente ricollegarsi alla mera indisponibilità del veicolo?

Ebbene, con la sentenza in parola, la Suprema Corte riafferma il principio secondo cui:

il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).”.

La Corte di Cassazione, pertanto, conferma l’indirizzo giurisprudenziale più recente in materia, dichiarando di non condividere l’orientamento, più risalente, per cui il danno c.d. da fermo tecnico – patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione – può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato.

Sostanzialmente, le motivazioni esposte dalla Cassazione con la sentenza n. 13718/17 sono riconducibili a due concetti chiave:

– non può attribuirsi rilevo alla nozione di danno in re ipsa, concezione, invero, estranea al nostro ordinamento e che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente;

– applicazione distorta della regola (art. 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è, piuttosto, accordata soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è, peraltro, provata con certezza la sussistenza (cfr. Cass. 08/01/2016, n.127 e Cass. 28/12/2016, n. 27183).