Illegittimità  della clausola claim’s made nei contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario

Claim’s made (traducibile come “a richiesta fatta”) è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi, con esclusione della copertura obbligatoria RC auto per cui non è applicabile la predetta disciplina.

Tale previsione contrattuale prevede che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e, pertanto, le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

In buona sostanza, con una polizza claim’s made il professionista, a differenza di quanto avviene con l’altro regime denominato loss occurence, potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Ciò premesso, la Cassazione, sez. III civile, con la recente sentenza del 28 aprile 2017 n. 10506, ha affermato il principio per cui:

la clausola cosiddetta ‘claim’s made’, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione“.

La Suprema Corte, in particolare, richiamando, dapprima, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9140/2016, specifica che risulta pacifico il principio per cui la clausola claim’s made non rende, di per sé, il contratto privo di rischio e non ne comporta la nullità ex art. 1895 c.c., escludendo, altresì, il carattere vessatorio di tale clausola.

Proseguendo nella motivazione, la Cassazione focalizza il proprio percorso logico-giuridico – correggendo la motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello – dichiarando che deve stabilirsi, caso per caso, se la clausola claim’s made possa dirsi anche diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (Autonomia Contrattuale), in particolare quando “…come nel caso di specie, escluda il diritto all’indennizzo per i danni causati dall’assicurato in costanza di contratto, ma dei quali i terzo danneggiato abbia richiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto”.

Non ravvisando la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, secondo l’art. 1322 c.c., la Suprema Corte arriva, dunque, a sancire la nullità della clausola claim’s made che accorda la copertura agli assicurati solo se l’istanza di questi sia presentata alla compagnia assicurativa prima della scadenza della polizza.

La Cassazione, concludendo, ha respinto il ricorso della compagnia assicurativa, la quale, chiamata in causa in primo grado dall’ospedale assicurato, aveva negato di essere tenuta al pagamento dell’indennizzo, invocando la clausola claim’s made poiché il danneggiato aveva richiesto i danni all’ospedale dopo la scadenza della polizza.