Indennizzo diretto: il responsabile civile è litisconsorte necessario

La Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 13 aprile 2018, n. 9188, ha ribadito il principio per cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ex art. 149 D. Lgs. 209/2005, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile e ciò, chiarisce la Suprema Corte, poiché:

“[…] il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, III comma, D. Lgs. n. 209/2005).”.

Con la pronuncia in esame, quindi, la Cassazione dichiara condivisibile la posizione già affermata dall’ordinanza n. 21896 del 20/09/2017 e spiega tale convincimento citando l’art. 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, il quale  dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.

L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non è diversa da quella regolata dall’art. 144 citato; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.