Indennizzo diretto con più di due veicoli?
Ora si può!
Grande novità in tema di indennizzo diretto ovvero per la procedura liquidativa per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale tra due veicoli introdotta dal Decreto Bersani.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il risarcimento diretto di cui all’art 149 del D.Lgs. 209/05 anche ai sinistri stradali che coinvolgono più di due veicoli, a condizione che il responsabile sia uno solo. Si tratta di una reinterpretazione che modifica la prassi introdotta dieci anni fa con il regolamento di esecuzione della procedura di liquidazione, che normalmente veniva applicato solo agli incidenti fra due vetture.
Ricordiamo che la procedura del risarcimento diretto (che prevede l’inoltro della pratica alla propria assicurazione e non a quella del responsabile del sinistro) scattava unicamente in presenza di determinati requisiti: incidente avvenuto in Italia tra due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati, lesioni riportate dal conducente di lieve entità (ovvero non superiori al 9% di invalidità) e assenza di coinvolgimento di altri veicoli.
La decisione della Cassazione ha invece modificato in parte queste prerogative, stabilendo che il risarcimento diretto dei danni si può applicare anche agli incidenti stradali che vedono coinvolti più di due veicoli (comprese le moto), a patto che il responsabile sia uno solo.
La pronuncia della Suprema Corte prende spunto da una nuova interpretazione letterale della norma in questione, secondo cui la procedura di risarcimento diretto è applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati … senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”. Quindi, non “altri veicoli” e basta (come veniva interpretato finora), ma più specificatamente “altri veicoli responsabili”. Di conseguenza, si legge nel provvedimento della Corte, “il risarcimento diretto è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.