La Direttiva Europea sulla Distribuzione Assicurativa

La Direttiva (UE) 2016/97, cosiddetta Direttiva IDD – Insurance Distribution Directive, è stata adottata il 20 gennaio 2016 dal Parlamento e dal Consiglio dell’Unione europea e verrà applicata a partire dal 28 febbraio 2018, data in cui dovrà essere recepita nell’ambito degli ordinamenti nazionali dei paesi membri, con la conseguente abrogazione della Direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa.

Il cambio di denominazione – da Direttiva sulla intermediazione a Direttiva sulla distribuzione assicurativa – è conseguenza di uno degli obiettivi principali che si pone la nuova normativa: ampliare il novero dei soggetti ai quali la IDD si applica, ovvero tutti coloro che, a vario titolo (agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi), partecipano alla vendita di prodotti per fornire a terzi servizi di distribuzione assicurativa o riassicurativa.

La Direttiva IDD opererà una rifusione legislativa, raggruppando, integrando ed armonizzando tutte le precedenti norme vigenti in materia e disciplinerà, in modo più esteso rispetto al passato, l’attività di distribuzione assicurativa, mediante l’istituzione di sistemi più efficienti e semplificati sia di gestione dei registri sia di vigilanza sulle imprese e sugli intermediari che offrono prodotti assicurativi.

L’art. 25 della IDD, in particolare, denominato “Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto”, prevede nuovi obblighi per chi produce e distribuisce i prodotti assicurativi. Si tratta di regole volte ad aumentare i presidi di tutela per i consumatori e, nello specifico, assicurare che siano adeguatamente tenuti in considerazione gli interessi dei clienti a cui il prodotto è destinato, garantendo la rispondenza del prodotto assicurativo alle loro esigenze.

Il predetto articolo, infatti, dispone che:

Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti, adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo o per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti.”;

“[…] L’impresa assicurativa comprende e riesamina regolarmente i prodotti assicurativi che offre o commercializza, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, mettono a disposizione dei distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento individuato.”.

Diviene fondamentale, pertanto, la responsabilizzazione del produttore, il quale dovrà definire, fin dal momento della progettazione del prodotto assicurativo, il target di clientela per cui quella determinata polizza è stata pensata.

Il nuovo sistema delineato dalla IDD, quindi, prevede che i prodotti non adatti a determinati clienti vengano bloccati ab origine. I presidi di tutela, inoltre, si estenderanno a tutta la durata di vita del prodotto, attuando al contempo un monitoraggio costante in grado di garantire che il prodotto assicurativo continui a rispondere agli interessi dei clienti per i quali è stato realizzato.

Di seguito si elencano le principali modifiche che la Direttiva IDD introdurrà in materia:

  • ampliamento del campo di applicazione della normativa rispetto alle precedenti disposizioni vigenti in materia, i destinatari interessati dalla nuova disciplina saranno la totalità dei soggetti presenti nella filiera della distribuzione assicurativa, ivi compresi, quindi, le reti di vendita diretta da parte delle Compagnie ed i siti comparatori;
  • trasparenza sulle remunerazioni percepite dagli intermediari, la IDD, al n. 40 delle disposizioni preliminari, chiarisce che “È opportuno che prima della vendita i clienti dispongano di informazioni chiare sullo status delle persone che vendono i prodotti assicurativi e sul tipo di compenso da esse percepito. È opportuno che tali informazioni siano date al cliente nella fase precontrattuale. L’obiettivo è di indicare la relazione tra l’impresa di assicurazione e l’intermediario, se del caso, così come il tipo di compenso dell’intermediario.”;
  • non sarà più possibile distribuire prodotti assicurativi obbligatoriamente abbinati alla vendita di altri beni o servizi senza offrire al consumatore la possibilità di poter acquistare gli uni separatamente dagli altri (art. 24 Direttiva IDD “Vendita abbinata”);
  • l’art. 25 della Direttiva, “Requisiti in materia di governo e controllo del prodotto”, impone alle imprese assicurative e agli intermediaril’analisi del mercato di riferimento, della strategia di distribuzione, nonché l’adozione di misure di verifica e di criteri di revisione periodica dei prodotti assicurativi e delle procedure stesse, affinché sia garantita la costante coerenza del prodotto con le esigenze del mercato.

Infine, si segnala l’art. 31 della IDD, “Sanzioni amministrative e altre misure”, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano che “le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l’attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.”.