La mancata restituzione della caparra non è reato

La Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza del 29 marzo 2017, n. 15815, ha stabilito che:

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita”.

Nell’ambito di un contratto preliminare, spesso vi è la corresponsione da parte del promissario acquirente di una parziale somma di denaro nei confronti del venditore.

Ebbene, se le parti risolvono il contratto preliminare e l’accipiens  – colui che riceve la somma – non restituisce il denaro ricevuto, ciò non configura gli estremi del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 del codice penale.

Il convincimento della Suprema Corte si basa, innanzitutto, sul fatto che l’essenza del reato di appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l’abuso di cosa o denaro altrui.

A tal proposito, nella sentenza in esame, vi è l’espresso richiamo ad una pronuncia delle SS.UU. per cui “nell’appropriazione indebita il denaro o la cosa mobile di cui l’agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del “patrimonio” del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di “proprietà” diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel “patrimonio” dell’agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprietà” (SS.UU. sentenza n. 1327/2005).

Ciò posto, risulta dirimente, per il principio di diritto in parola, il vincolo di destinazione della somma di denaro versata dal promissario acquirente al venditore.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha ritenuto che l’assenza, tanto nell’acconto quanto nella caparra, di alcun impiego vincolato impedisce la configurazione del reato di cui all’art. 646 c.p.

Ed infatti, anche se dal punto di vista civilistico l’acconto si differenzia dalla caparra, ai fini del diritto penale non è possibile effettuare alcuna distinzione: l’acconto prezzo entra a far parte del patrimonio dell’accipiens, motivo per cui, stante la fungibilità del denaro, è ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di natura civilistica e non il reato di appropriazione indebita.