La mera esibizione della fattura non dimostra il danno subito

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, la Corte di Cassazione – sez. VI Civile, ordinanza n. 3293/18, depositata il 12 febbraio 2018 – è intervenuta, recentemente, per ribadire che:

la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.”.

Richiamando il suddetto principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha rigettato, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di un danneggiato da un sinistro stradale che, in primo grado, vedeva parzialmente accolta la propria domanda di risarcimento dinanzi il Giudice di pace di Napoli.

Il danneggiato, quindi, interponeva il gravame dinanzi il Tribunale di Napoli che, in funzione di giudice di appello, respingeva l’impugnazione.

Approdato in Cassazione, il giudizio vedeva le doglianze del danneggiato che, col secondo motivo di ricorso, denunziava come “la corte di merito abbia «errato nel rilevare» che l’indicazione «quietanza» apposta sulla fattura non consentisse di ritenere effettuato il pagamento «in difetto di ulteriori risultanze istruttorie», laddove il «fatto principale» dovrebbe ritenersi «già provato anche per la mancanza di emergenze contrarie». Lamenta avere la corte di merito contestato in modo generico la fattura recante l’indicazione «quietanza», senza indicare «quali voci fossero state pertinenti e quali voci fossero state esagerate».”.

La Corte di Cassazione, infine, rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile, motivando la decisione sulla scorta della piena e corretta applicazione del principio di diritto suesposto, da parte del Tribunale di Napoli, nella sentenza impugnata di secondo grado.