La responsabilità dell’appaltatore in caso di opere di ristrutturazione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7756, ha risolto un contrasto inerente la responsabilità dell’appaltatore – ex art. 1669 c.c. – per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata che si manifestano nel corso di dieci anni dal compimento delle opere.
Il conflitto giurisprudenziale riguardava l’ambito di applicazione della garanzia da parte dell’appaltatore e, in particolare, ci si domandava: l’appaltatore risponde solo se il pericolo per l’edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione?
Ebbene, oggi le Sezioni Unite, a mezzo della citata sentenza, affermano che la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. sussiste anche in caso di rovina, pericolo di rovina o gravi difetti a seguito di opere di ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione su immobili preesistenti e non solo in presenza di vizi riguardanti la costruzione ex novo di un edificio.
In altri termini, secondo le Sezioni Unite, è indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova e, pertanto, l’art. 1669 c.c. sarà ugualmente applicabile anche se l’opera oggetto dell’appalto sia limitata ad elementi secondari ed accessori, non riguardanti la prima realizzazione dell’immobile.
Secondo le Sezioni Unite, difatti, il termine <<costruzione>> non può riferirsi esclusivamente ad un nuovo fabbricato, intendendo esso come presupposto e limite della responsabilità aggravata dell’appaltatore; il predetto termine indicherebbe, quindi, una “attività costruttiva” che non implicherebbe l’edificazione per la prima volta e dalle fondamenta, ma si riferirebbe “all’assemblaggio tra loro di parti convenientemente disposte”.
Concludendo, sulla scorta di quanto suesposto, la Suprema Corte ha elaborato il principio di diritto per cui:
“L’art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo”.