Le novità più rilevanti della riforma penale pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Il 4 luglio 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 103/2017 che riforma il diritto penale sostanziale e processuale: entrerà, quindi, in vigore dal prossimo 3 agosto.

Tra le numerose novità introdotte, di seguito un elenco dei principali cambiamenti.

  • PRESCRIZIONE: cambiano le ipotesi di sospensione, in caso di condanna si prevede uno stop di 18 mesi sia in primo che in secondo grado. Per le rogatorie all’estero, il termine resta sospeso sino a 6 mesi. Per i reati di corruzione, ancora, la prescrizione arriva al massimo della pena edittale aumentata della metà e non più di un quarto come previsto precedentemente. Le nuove norme in materia di prescrizione si applicheranno solo ai giudizi relativi a reati commessi dopo la data di entrata in vigore della legge, pertanto a partire dal 3 agosto, mentre per i reati commessi prima di tale data continueranno a valere i termini previsti in passato.
  • CONCORDATO IN APPELLO: nel secondo grado di giudizio, la difesa e l’accusa potranno adesso accordarsi (c.d. patteggiamento), chiedendo al giudice dell’appello di accogliere alcune richieste o di modificare la penapronunciata in primo grado.
  • CASSAZIONE: i ricorsi ritenuti inammissibilidalla Suprema Corte, e che causano un ulteriore rallentamento della giustizia e dei processi, saranno sottoposti a sanzioni pecuniarie più severe.
  • INDAGINI: termini certi per il rinvio a giudizio o per l’archiviazione, pari a 3 mesi, prorogabili per ulteriori 3 mesi in caso di particolare complessità ed allungabili a 15 mesi se si tratta di reati di tipo mafioso o in materia di terrorismo. Prevista l’avocazione d’ufficio da parte del procuratore generale presso la corte d’appello in caso di inerzia del pubblico ministero.
  • REATI DI “ALLARME SOCIALE”: i reati contro il patrimonio individuati dalla legge di riforma come di maggiore allarme sociale subiranno un inasprimento delle pene. Per lo scippo e il furto in abitazione le pene minime passano da 1 a 3 anni, mentre per la rapina le pene minime infitte salgono da 3 a 4 anni. Pene minime dai 6 ai 12 anni di detenzione per la fattispecie di voto di scambio politico-mafioso.
  • REATI DI LIEVE ENTITA’ E REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE: la riforma estende l’uso della querela per tutti i reati contro la persona e il patrimonio che non arrecano offese gravi alla vittima. Facoltà al giudice di decidere per l’estinzione del reato lieve nei casi in cui il colpevole ripari al danno tramite restituzione o risarcimento.  L’estinzione, quindi, a differenza di quanto avveniva prima, potrà essere dichiarata anche quando la persona offesa non si ritenga soddisfatta del risarcimento ma il giudice lo consideri comunque adeguato. I requisiti per la predetta estinzione sono costituti dalle circostanze per cui il reato contestato sia tra quelli procedibili a querela di parte e che l’imputato abbia risarcito il danno prima dell’apertura del dibattimento. In caso di impossibilità a provvedere all’adempimento, l’imputato potrà chiedere al giudice un termine massimo di sei mesi per ottemperare al risarcimento.

Infine, la riforma, tra le tante modifiche, influirà sulla disciplina delle misure di sicurezza, dei diritti processuali delle vittime dei reati (con termini più ampi per opporsi alla richiesta di archiviazione e maggiori poteri di impugnazione contro le decisioni di archiviazione), sulle regole di conversione delle pene detentive in pene pecuniarie e sulla disciplina delle intercettazioni.

In merito alle intercettazioni, in particolare, è stata inserita nella legge la delega al Governo per prevedere pene sino a 4 anni di carcere per chi registra fraudolentemente e diffonde conversazioni al fine di arrecare danno alla reputazione altrui e per introdurre delle norme che evitino la diffusione di intercettazioni che non rilevano ai fini delle indagini e riguardano soggetti estranei alle stesse.