Le Sezioni Unite aprono al risarcimento dei danni punitivi

La Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017, ha segnato l’inizio del processo che può portare all’applicabilità anche nel nostro ordinamento dell’istituto giuridico d’origine anglosassone che prevede i cosiddetti “danni punitivi” (punitive damages o exemplary damages).

Trattasi dell’istituto giuridico proprio degli ordinamenti di common law, in particolare degli Stati Uniti, per cui, in caso di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (compensatory damages), ove quest’ultimo provi che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave (malice o gross negligence); in altri termini, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone una funzione punitiva, tipica della sanzione penale.

Fulcro della pronuncia in esame – che affronta il tema del riconoscimento di tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti in una causa di risarcimento danni per incidente motociclistico – è il seguente principio di diritto:

Nel vigente ordinamento italiano, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.

Non è, quindi, ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi.

Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.”.

Le Sezioni Unite dichiarano, apertamente, lo scopo della pronuncia in esame: ribadire che la riconoscibilità del risarcimento punitivo deve sempre essere accompagnata alla commisurazione degli effetti che la pronuncia del giudice straniero può avere in Italia, effettuando un’ampia opera di verifica all’atto del recepimento, con le pronunce straniere, di un istituto sconosciuto ma – sottolinea la Cassazione – “…in via generale non incompatibile con il sistema.”.

Si può, quindi, affermare che la sentenza sui danni punitivi rappresenta una svolta di rilievo, tuttavia è pur vero che l’apertura delle Sezioni unite non autorizza i giudici italiani ad incrementare il quantum risarcitorio sulla base dell’istituto giuridico in commento, posto che, affinché ciò sia possibile, occorrerebbe un intervento normativo in tal senso.

A tal proposito, la pronuncia delle Sezioni Unite è inequivocabile, laddove chiarisce che l’istituto della responsabilità extracontrattuale (aquiliana) non muta la sua essenza e che la “curvatura deterrente/sanzionatoria”, conseguente alla disciplina dei danni punitivi, non consente ai giudici italiani che si pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di “…imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati.”.