L’identificazione dei testimoni a seguito della Legge n. 124/2017

Il 14 agosto scorso, nella Gazzetta Ufficiale, è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che entrerà in vigore il prossimo 29 agosto.

Il provvedimento in parola introduce cambiamenti significativi in materia di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali, modificando, in particolare, la disciplina relativa alla procedura di identificazione dei testimoni nel caso di sinistri con soli danni a cose.

Specificamente, l’art. 1, comma 15, Legge 124/2017, modifica l’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, introducendo il comma 3-bis che dispone testualmente:

In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.”.

Pertanto, nel caso di risarcimento con soli danni a cose, il danneggiato dovrà, prontamente, indicare, alla compagnia di assicurazione, i soggetti che hanno assistito al sinistro.

Ove manchi tale identificazione, il danneggiato non potrà citare soggetti a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurarsi nei confronti della compagnia di assicurazione.

Ed infatti, in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammetterà le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità suddette, a meno che risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione dei testimoni, eccezione per cui si procederà ugualmente all’audizione dei soggetti non preventivamente indicati, nella fase stragiudiziale, dal danneggiato (art. 135, comma 3-ter, codice delle assicurazioni private).

Un’altra disposizione significativa nell’ambito della <<lotta ai testimoni di comodo>> è costituita dall’aggiunta, sempre all’art. 135 del codice delle assicurazioni private, del comma 3-quater, il quale prevede che:

Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1.

Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.”.

Qualora, pertanto, un soggetto dovesse essere citato a testimoniare per più di tre cause in un quinquennio, il giudice trasmetterà il nominativo di quest’ultimo alla Procura della Repubblica per eventuali accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza e/o di frode alla compagnia di assicurazione.

Tale ultima previsione ha lo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative e si affianca, in tal senso, ad un’altra importante novità introdotta dalla Legge 124/2017.

Ci si riferisce alla modifica del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, il quale, nella sua nuova formulazione, prevede che, ove a seguito della consultazione dell’Archivio Informatico Integrato Antifrode (A.I.A.) emergano – riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati – gli indici di anomalia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, l’impresa di assicurazione potrà decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 148 del codice delle assicurazioni private, “…di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.”.

Infine, si sottolinea che la facoltà di non formulare un’offerta di risarcimento è concessa alle imprese di assicurazione anche nell’ipotesi in cui gli indicatori di frode siano emersi “…in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente” o dai dispositivi elettronici eventualmente installati sul veicolo coinvolto nel sinistro.