Morte dell’alunno trascinato dallo scuolabus: responsabili l’istituto e gli insegnanti

La Corte di Cassazione – sezione III civile, sentenza n. 10516 del 28.04.2017 – ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di danno subito dall’alunno in ambito scolastico, la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante ha natura contrattuale.

In particolare, il principio di diritto ricavabile dalla suddetta pronuncia prevede che:

In caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di <<contatto sociale>>”.

Nella fattispecie concreta, la Suprema Corte ha condannato il Ministero dell´Istruzione, unitamente agli insegnanti individuati come responsabili, a risarcire due genitori che avevano perduto il figlio a seguito di un incidente avvenuto nelle vicinanze della scuola (il piccolo si recava verso lo scuolabus, e nell’atto di salire, rimaneva incastrato nella porta che veniva chiusa dal conducente a seguito del segnale datogli dalla maestra; il conducente faceva ripartire il veicolo, trascinando il bambino e provocandone il decesso).

Sia in primo che in secondo grado, era stata già riconosciuta la responsabilità dell´Amministrazione statale sulla base della negligenza dell’insegnante, la quale, per disattenzione, aveva lasciato che il conducente chiudesse le porte dopo aver lei stessa fatto cenno di poter partire, certa che tutti i bambini fossero saliti sullo scuolabus.

Il Ministero dell’Istruzione, quindi, ricorreva in Cassazione e quest’ultima confermava la responsabilità contrattuale per inadempimento del Ministero e degli insegnanti.

Le motivazioni della Suprema Corte, nello specifico, erano tali per cui vi era “…il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni fintanto che il conducente dello scuolabus non avesse in concreto e di fatto assunto compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori, a nulla valendo la limitazione temporale (la fine delle lezioni) o spaziale (il cancello del perimetro scolastico) solo unilateralmente indicata dalla stessa amministrazione statale, o dai terzi successori nella posizione di garanzia, ai fini della perdurante consistenza degli obblighi di protezione incombenti sul debitore.”.