No alla riduzione del risarcimento per il terzo trasportato in caso di concorso di colpa del conducente

La Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 15313/2017, si è, recentemente, pronunciata in merito a una fattispecie in cui la ricorrente lamentava l’erronea decisione della Corte di Appello, la quale riduceva il risarcimento spettante alla prima, in qualità di terza trasportata su un motociclo, in considerazione del concorso di colpa del conducente del predetto veicolo nella causazione del sinistro.

Ebbene, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della terza trasportata, ricorda, innanzitutto, che in caso di scontro tra veicoli la persona trasportata a titolo di cortesia – per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale – può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054, I comma, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo (salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno).

Proseguendo nella motivazione, la Cassazione dichiara che, in ogni caso, in tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti del conducente di uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro, non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà.

Ed infatti, la remissione tacita del debito presuppone un comportamento inequivoco che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito, mentre la rinuncia alla solidarietà presuppone che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.

Concludendo, la Suprema corte dichiara che il giudice di merito ha errato, pertanto, nel ridurre il risarcimento spettante alla terza trasportata sulla scorta del concorso di colpa del conducente il motociclo su cui viaggiava la ricorrente.