No della Cassazione alla liquidazione equitativa pura del danno non patrimoniale

La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, sez. III, n. 12470 del 18.05.17, ha affrontato una interessante tematica: i cosiddetti danni riflessi dei prossimi congiunti di un soggetto macroleso.

La fattispecie concreta all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali riportati in proprio da una donna a causa dell’alterazione della vita familiare dovuta all’incidente del marito, coinvolto in un grave sinistro stradale, il quale aveva riportato gravi danni alla persona nella misura del 70% di invalidità permanente.

In particolare, la Cassazione ha riaffermato i principi secondo cui:

“[…] nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono).”.

La Suprema Corte, quindi, considera arbitrario e privo di giustificazione l’arco temporale di 20 anni stabilito per il risarcimento del danno futuro «tale da non garantire un integrale risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, non essendo tale limitazione parametrata alle aspettative di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle della danneggiata di riflesso, o dotata di altra obiettiva giustificazione».

Concludendo, pertanto, può dirsi che la Cassazione ha riconosciuto il diritto della danneggiata, moglie del soggetto macroleso, ad una integrale liquidazione del danno non patrimoniale da definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner.