RCA e lucro cessante: occorre dimostrare la contrazione del reddito e il nesso causale col sinistro
In tema di risarcimento danni per lesioni conseguenti a un sinistro stradale, la Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 2 marzo 2018, n. 4930, ha riaffermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui:
“[…] al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l’onere di dimostrare non solo l’esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì l’insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta, e tale prova non può essere fornita attraverso la mera esibizione di certificazioni mediche.” (cfr. sul punto Cass., sentenza n. 10579 del 10/8/2000 e Cass, sentenza n. 4801 del 18/5/1999).
Sulla scorta di tale assunto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un danneggiato che agiva, in primo grado dinanzi il Tribunale di Teramo, contro il proprietario e il conducente del veicolo a bordo del quale l’attore viaggiava in qualità di terzo trasportato.
Il Tribunale, in particolare, riconosceva la responsabilità dei soggetti convenuti nella causazione del sinistro e li condannava a risarcire in solido l’attore del danno biologico da invalidità permanente e temporanea, danno morale e danno emergente; tuttavia, il Tribunale non accoglieva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
In seguito, la sentenza di primo grado veniva impugnata dagli eredi del danneggiato, deceduto nelle more, e la Corte di Appello dell’Aquila rigettava il ricorso in secondo grado.
Infine, anche la Corte di Cassazione rigettava il ricorso degli eredi del danneggiato e confermava quanto già deciso dalla Corte di Appello, dichiarando, in ordine al mancato riconoscimento del lucro cessante, che:
“nessuna prova diretta è stata fornita nel primo grado, né la stessa può ridursi ad argomentazioni o presunzioni semplici.”.