RCA: non è vessatoria la clausola che indica la carrozzeria convenzionata per le riparazioni

La Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza del 15 maggio 2018, n. 11757, con la recentissima pronuncia oggi in commento, ha ritenuto legittima la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torino, confermata in secondo grado dal Tribunale, con cui era stata riconosciuta valida e non vessatoria la clausola presente in un contratto di assicurazione con cui veniva previsto il risarcimento in forma specifica, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia, in caso di sinistro coinvolgente il veicolo assicurato.

La Suprema Corte, in particolare, richiama l’orientamento consolidato in tema di contratto di assicurazione, secondo cui sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito.

All’opposto, prosegue la Cassazione, attengono all’oggetto del contratto quelle clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.

A tal proposito, con riferimento alle clausole che subordinano la copertura assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di specifiche misure di sicurezza o specifici comportamenti la cui omissione inciderebbe sulla probabilità di verificazione del rischio, la giurisprudenza ha escluso una limitazione di responsabilità dell’assicurazione poiché tali clausole vanno, semplicemente, a individuare e delimitare l’oggetto del contratto e il rischio garantito.

Per l’effetto, tali clausole non necessitano della specifica approvazione per iscritto prevista, invece, per le clausole vessatorie dall’art. 1341, comma 2, c.c.

Ebbene, ciò premesso, nelle motivazioni della sentenza in parola viene affermato che la clausola all’esame della Cassazione stabilisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e, siccome intesa a precisare l’oggetto del contratto medesimo, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede, conseguentemente, per la sua efficacia, la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c.

Infine, la Suprema Corte, richiamando la pronuncia emessa in secondo grado dal Tribunale di Torino, dichiara che:

“…il Tribunale torinese ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ritenendo che la clausola in questione “che lega il ristoro del pregiudizio da parte dell’assicuratore alla reintegrazione in forma specifica” non può considerarsi come vessatoria. Ha quindi ritenuto che la clausola in questione – nel riprodurre la previsione ex art. 2058 c.c. (obbligando l’assicurato a rivolgersi esclusivamente ai soggetti facenti parte del servizio “Presto & Bene” per la riparazione del veicolo danneggiato), nell’essere di facile conoscibilità in quanto inserita sul frontespizio della polizza ed evidenziata in grassetto – individui e delimiti «semplicemente l’oggetto del contratto.”.