RCA e tamponamento a catena
La Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza del 15 giugno 2018, n. 15788, si è occupata di una fattispecie riguardante il cosiddetto “tamponamento a catena” e, in argomento, ha ribadito il seguente principio di diritto:
“In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa.”.
In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, due veicoli procedevano lentamente – quasi fermi – incolonnati nel traffico cittadino, allorquando sopraggiungeva, a velocità, una terza vettura che determinava “una spinta meccanica causa del sinistro”.
Secondo la Cassazione, quindi, acclarata la chiara dinamica del sinistro per cui era il veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità ad imprimere la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna causando così un tamponamento a catena delle altre vetture, il principio da applicare al caso di specie era quello secondo cui nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cfr. Cass. 4021/2013 cit., e Cass. 8646/2003).
Ciò posto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Cosenza, quale Giudice di Appello, ritenendo errata la decisione del Giudice di merito che, alla luce della dinamica suesposta, aveva, erroneamente, applicato il dettato dell’art. 2054, secondo comma, c.c.