Il Regolamento IVASS sugli sconti obbligatori RCA
La Legge sulla concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29.08.2017, ha introdotto, tra le tante novità, gli sconti obbligatori per le polizze RCA.
L’IVASS, con la recente pubblicazione del Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018, ha stabilito i criteri e le modalità per la determinazione degli sconti che dovranno essere applicati dalle Compagnie assicurative.
In particolare, sono previste due tipologie di sconto obbligatorio.
La prima forma di sconto deve essere disposta, su proposta dell’impresa nel caso in cui ricorra almeno una delle tre seguenti condizioni di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice delle assicurazioni private:
- nel caso in cui, su proposta dell’impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
- installazione o presenza sul veicolo, se portabili, di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o equivalenti;
- nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore (il cosiddetto “Alcol Lock”).
Il secondo tipo di sconto, di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice delle assicurazioni private e definito dal Regolamento IVASS come “aggiuntivo”, deve essere applicabile ai soggetti che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, purché accettino di installare “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti”, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’Ivass.
Il Regolamento in parola, infine, dopo aver disciplinato al Capo II, sezioni 1 e 2, i criteri e le modalità per la determinazione degli sconti obbligatori suddetti, continua statuendo le indicazioni relative agli adempimenti cui sono tenute le imprese assicurative e gli obblighi di trasparenza (Capo III del Regolamento).