Responsabilità professionale dei medici

Cosa cambia con la legge di riforma

Il 28 febbraio 2017 la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la riforma sulla responsabilità medica, pertanto è diventato legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il ddl Gelli recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“. La normativa in esame introduce nuove disposizioni in materia di responsabilità professionale dei medici e, più in generale, del personale sanitario operante nel pubblico e nel privato.

Tra le novità più rilevanti della legge, vi è sicuramente quella inerente la nuova forma di responsabilità civile del medico: il professionista “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile” (art. 7 comma 3 ddl Gelli) e, quindi, secondo la c.d. responsabilità extracontrattuale, senza che si possa configurare in modo automatico la responsabilità contrattuale del medico ex art. 1218 c.c.  La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata risponderà, invece, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte dolose o colpose dei professionisti di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.

Passando ad analizzare le novità inerenti la responsabilità penale del medico, è introdotta la nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590-sexies c.p.).  Il medico, quindi, risponderà – per imperizia – di omicidio colposo o di lesioni personali colpose solo in caso di colpa grave che, tuttavia, sarà da escludere “…quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”. In altri termini, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale il medico che dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità. Con l’introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è, quindi, abrogata la disposizione dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), norma che stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che “nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica“.

Per quanto concerne il tentativo obbligatorio di conciliazione, il ddl Gelli prevede, alternativamente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento, la proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. – cioè la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite – oppure l’esperimento del procedimento di mediazione civile. Inoltre, il ddl stabilisce espressamente che “La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla”.

Altro punto molto rilevante della nuova normativa è quello che prevede – confermandolo – l’obbligo, sia per il medico che per la struttura ospedaliera, di dotarsi di un’idonea copertura assicurativa, disponendo espressamente che la struttura ospedaliera renda noto, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, il nominativo della compagnia assicurativa che presta la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica.

L’art. 12 del ddl Gelli, ancora, prevede che “il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private”. Il soggetto che ritiene di aver subito un danno, quindi, potrà procedere alla richiesta di indennizzo diretto presso la compagnia assicuratrice della struttura ospedaliera o del professionista.

Il disegno di legge, all’art. 14, promuove, infine, l’introduzione di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, prevedendo che questi intervenga per il risarcimento del danno ai pazienti in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o qualora la compagnia assicuratrice della struttura o del medico si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa. il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria verrà alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria.