Responsabilità ex art. 2051 cod. civ.:  ulteriori chiarimenti

La Suprema Corte, con la sentenza n. 260 del 10.01.2017, ha statuito come in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze.

In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato come spetta alla P.A., al fine di garantire la sicurezza degli utenti delle strade pubbliche, la manutenzione delle strade, nonché prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima.

La fattispecie riguardava un sinistro occorso ad un autocarro ribaltatosi a causa del notevole dislivello tra la parte asfaltata e la contigua parte in erba adiacente alla strada.

Il danneggiato aveva addebitato la responsabilità del sinistro alla Provincia, proprietaria della strada; domanda, rigettata sia in primo che in secondo grado, per assenza di prova in ordine al nesso di causalità fra l’omessa custodia e l’evento.

Tuttavia, la Cassazione in accoglimento del ricorso,, ha osservato come “…le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione “iuris tantum” posta dall’art. 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759)…”.