Responsabilità medica

Primi effetti della riforma Gelli

La c.d. Legge Gelli n. 24 del 2017 ha riformato la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e, in particolare, all’articolo 12 ha previsto l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice della struttura ospedaliera o del professionista.

Presso il Tribunale di Milano è stata incardinato un procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. – essendo obbligatorio, secondo la legge Gelli, il tentativo di conciliazione mediante il predetto procedimento o la mediazione civile prima del giudizio di cognizione ordinaria – avente ad oggetto il caso di un sessantunenne, deceduto per sospetta malnutrizione in seguito ad un intervento al ginocchio; vicenda che vede coinvolti due ospedali, l’Asl 2 di Olbia e il “Brotzu” di Cagliari.

Ebbene, la suddetta causa è stata incardinata dai parenti della vittima presso il Tribunale di Milano, ovvero il foro ove ha la sede legale la compagnia convenuta con azione diretta ex art. 12 della Legge Gelli.

In altri termini, la causa non è stata incardinata presso il Tribunale di Cagliari, competente territorialmente in base al luogo ove si è verificato l’evento, ma gli attori hanno scelto il Foro di Milano con l’obiettivo di assicurarsi la massima terzietà del collegio medico-legale nominato nell’ambito della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.