Responsabilità medica: l’indennità di accompagnamento non si aggiunge al risarcimento riconosciuto all’invalido
Recentemente le Sezioni Unite civili, con un’importante pronuncia (Cassazione SS.UU. Civili, 22 maggio 2018, n. 12567), sono intervenute risolvendo un contrasto giurisprudenziale inerente la possibilità che la persona resa invalida a seguito di un illecito, oltre a ottenere l’indennità di accompagnamento prevista per legge, consegua dal responsabile l’intero importo che le spetterebbe a titolo di risarcimento del danno.
Ebbene, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, si dichiara contraria alla tesi della cumulabilità dell’indennità di accompagnamento con il risarcimento del danno, formulando il seguente principio di diritto:
“Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto.”.
L’indennità di accompagnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneggiato in conseguenza della minorazione invalidante, chiarisce la Cassazione, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente – e non mediatamente – il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall’illecito: quello consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore od assistente per le necessità della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto.
Per l’altro verso, la presenza di uno strumento di riequilibrio, idoneo ad escludere che l’autore della condotta dannosa finisca per giovarsi di quella erogazione solidaristica e nello stesso tempo a mantenere la stima del danno entro i binari della ragionevolezza e della proporzionalità, è rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 41.
Secondo questa disposizione, infatti, “le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni“, mentre è rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (poi emanato in data 19 marzo 2013) la fissazione dei criteri e delle tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili.
Infine, le SS.UU. dichiarano che, vista dal lato dell’assistito-danneggiato, la percezione del beneficio dell’indennità di accompagnamento, essendo rivolta alla medesima copertura degli oneri di assistenza provocati dal fatto illecito del terzo, assume la valenza di un anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza della lesione di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno.
La previsione dell’azione L. n. 183 del 2010, ex art. 41, diretta a consentire all’istituto pubblico erogatore di recuperare dal terzo responsabile quanto corrisposto al proprio assistito, impedisce a quest’ultimo di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con l’intero importo del risarcimento.