Sinistri stradali e contrasto alle frodi: il futuro è nella tecnologia

Nell’ultimo post abbiamo affrontato il tema delle modifiche alla procedura di identificazione dei testimoni nel caso di sinistri con soli danni a cose a seguito della entrata in vigore della Legge 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, provvedimento che apporta numerose modifiche al Codice delle Assicurazioni Private.

In tal senso, un’altra significativa modifica, destinata ad influire non poco sulle controversie giudiziali, è quella riguardante l’introduzione del nuovo articolo 145-bis, denominato “Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici”.

Il primo comma del citato articolo, in particolare, dispone che:

“[…] le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”

L’articolo 145-bis, quindi, si inserisce in un disegno ben preciso, delineato dalle varie modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni Private con la Legge 124/2017: contrastare, anche grazie alle nuove tecnologie disponibili, il fenomeno delle frodi assicurative.

I dati cd. “crash delle scatole nere, quindi, avranno un valore probatorio pieno e privilegiato, nel senso che costituiranno la prova del fatto storico registrato, a meno che non sia comprovato – con onere probatorio a carico della parte contro cui i dati sono stati prodotti in giudizio – un malfunzionamento o una manomissione dell’apparecchiatura.

Tutto ciò, dal punto di vista processuale, si traduce in una svolta di rilievo: la regola generale della rilevanza della prova rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, infatti, subisce una deroga, poiché le risultanze delle scatole nere costituiranno una prova legale, la cui efficacia è predeterminata dal legislatore.

In altri termini, grazie al nuovo art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni Private e salvo eccezioni comprovate di guasti o manipolazioni ai dispositivi, il giudice dovrà ritenere come dimostrati gli eventi di cui alle risultanze delle scatole nere e al medesimo sarà preclusa ogni libera e/o prudente valutazione, dovendosi meramente attenere al contenuto della prova prodotta in giudizio.