Sinistro falso: la Compagnia dell’assicurato/truffatore può proporre querela

Con la sentenza n. 24075 del 15 maggio 2017, emessa dalla Cassazione, II sezione penale, viene confermato (cfr. sentenze Cass. Pen. nn. 28281 e 43095/2016) il principio per cui, nell’ambito della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del Codice delle assicurazioni private, il soggetto passivo del reato non è solo la Compagnia gestionaria del sinistro, ma anche quella debitrice.

Ne consegue che la querela per truffa assicurativa – ex art. 642 codice penale – nei confronti del presunto truffatore/danneggiato può essere presentata anche dalla Compagnia che copre, per il rischio RCA, quest’ultimo.

Il convincimento della Suprema Corte, in particolare, si basa sulla motivazione per cui:

  • – l’art. 120 codice penale attribuisce il diritto di querela ad <<ogni persona offesa dal reato>>, per cui possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato che vanno individuati con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto;
  • – l’art. 642 codice penale “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”, ovvero la c.d. truffa assicurativa, è un reato plurioffensivo diretto alla tutela, tra l’altro, del patrimonio degli enti assicurativi;
  • – soggetti passivi del reato devono ritenersi, quindi, sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia la Compagnia debitrice, poiché, specifica la Corte, entrambe le Compagnie, seppur con ruoli diversi, sono coinvolte direttamente nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia.

Secondo la Cassazione, quindi, la Compagnia gestionaria e quella debitrice hanno interesse alla corretta gestione del sinistro e “…a non vedere depauperato – sebbene in diversa misura – il proprio patrimonio da false denunce.”.

Inoltre, specifica sempre la Suprema Corte, la Compagnia gestionaria del sinistro (cioè quella che copre per il rischio RCA il presunto truffatore) deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perché è ad essa che la falsa denuncia di sinistro è inoltrata, “…è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno <<ferma la successiva regolazione>> con l’impresa debitrice ex art. 149/3 Codice delle Assicurazioni private.”.