Sinistro “semplice”

No al rimborso delle spese per la consulenza di infortunistica stradale 

La Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza del 13 aprile 2017, n. 9548, in una causa avente ad oggetto il risarcimento a seguito di incidente stradale, ha stabilito che il danneggiato non ha diritto alla ripetizione delle spese sostenute per la consulenza prestata da una società di infortunistica, se si è in presenza di un sinistro “semplice”, cioè con pieno riconoscimento – come nella fattispecie concreta all’esame della Suprema corte – di responsabilità da parte del conducente dell’altro veicolo.

La vicenda riguardava una cessione di credito per i danni materiali subiti in conseguenza di un sinistro stradale; in particolare, la causa instauratasi vedeva protagonista la carrozzeria cessionaria – oltre il danneggiante e la compagnia assicuratrice di quest’ultimo – la quale proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme di legge, per aver il giudice di merito ritenuto non ripetibili le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato cedente che si avvaleva dell’assistenza di una società di infortunistica stradale, il cui supporto, invero, non serviva ad evitare l’introduzione del giudizio.

La Corte di Cassazione, in definitiva, non accoglieva la prospettazione della ricorrente e respingeva le sue ragioni, ritenendo non necessario, nel caso in questione, il ricorso alla consulenza di uno studio di infortunistica.

La Suprema Corte, dunque, confermando i principi giurisprudenziali sul tema fissati con la sentenza n. 997 del 21 gennaio 2010, precisa che:

L’attività svolta dalla società infortunistica è stata in realtà presa in considerazione e valutata dal Tribunale ma ritenuta sostanzialmente superflua, sull’assunto che si trattasse di sinistro semplice, con pieno riconoscimento di responsabilità da parte del conducente dell’altro veicolo, in cui tutti i danni materiali sono stati risarciti e in cui sostanzialmente, nella ricostruzione del giudice di merito, il ricorso alla società infortunistica non è stato funzionale né ad evitare il giudizio né a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo al suo assistito una migliore e più rapida tutela”.