La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 17665 del 25.8.2020, ha statuito come in caso di sinistro stradale - il caso di specie afferiva alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal terzo trasportato - coinvolgente un veicolo con apposta la targa prova, risponderà l’istituto assicuratore per il rischio RCA del veicolo e non l’assicuratore della targa prova. Ed invero, la Suprema Corte rilevando come anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all'obbligo di assicurazione (art. 122 Codice delle assicurazioni) e che la finalità della targa prova non è quella di sostituire l'assicurazione del veicolo, con quella del titolare dell'officina, ma quella di consentire la circolazione provvisoria e di attribuire una copertura assicurativa anche ai veicoli non...