Le clausole claims made “pure” non sono vessatorie

In un precedente post abbiamo affrontato il tema della “Illegittimità  della clausola claim’s made nei contratti di assicurazione stipulati in ambito sanitario” – https://www.studiolegalenova.it/illegittimita-della-clausola-claims-made-nei-contratti-assicurazione-stipulati-ambito-sanitario/ – analizzando la sentenza del 28 aprile 2017 n. 10506 con cui la Cassazione dichiarava, sostanzialmente, che deve stabilirsi, caso per caso, se la clausola claim’s made possa dirsi anche diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. (Autonomia Contrattuale).

Ebbene, recentemente, la Suprema Corte è tornata ad affrontare la vexata quaestio con la rilevante ordinanza 23/11/2017 n. 27867, avente ad oggetto, in particolare, le clausole claims made cosiddette <<pure>>, ovvero destinate a coprire tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti dell’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Quest’ultime si differenziano dalle claims made <<impure>> o miste, le quali, invece, prevedono l’operatività della copertura assicurativa esclusivamente allorquando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in alcuni casi, alle condotte poste in essere anteriormente, in genere due o tre anni dalla stipula del contratto.

La fattispecie concreta, all’esame della Cassazione, riguardava il caso di un notaio che aveva stipulato una RC per la responsabilità professionale e nel 2004, dopo la scadenza del contratto assicurativo, denunciava alla compagnia assicurativa un fatto illecito avvenuto nel 1997.

Alla luce della denuncia postuma del sinistro, avvenuta al di fuori della vigenza della polizza, la compagnia assicurativa negava la copertura della polizza a suo tempo emessa e, conseguentemente, il professionista agiva in giudizio per essere manlevato dall’assicurazione, deducendo la vessatorietà della clausola claims made.

In primo grado, il notaio vedeva accolte le proprie pretese, ma in sede di appello la situazione veniva ribaltata, venendo statuita la validità e non la vessatorietà della pattuizione contenuta nel regolamento contrattuale.

Giunti in Cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza 23/11/2017 n. 27867, ha definitivamente stabilito che:

Nella fattispecie in oggetto il notaio B. non poteva pretendere di essere manlevato per un sinistro verificatosi nell’anno 1997, ma denunciato in data 5 ottobre dopo 2004, ben oltre la scadenza naturale della polizza cui non era seguito alcuno rinnovo.

La decisione è conforme alla giurisprudenza di legittimità quale risulta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9140 del 06/05/2016. Nella specie siamo in presenza di una clausola claims made pura nella quale si prescinde dal momento di verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato.

Secondo il giudizio di questa Corte a Sezioni Unite le clausole claims made pure sono tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato. Infatti se tendenzialmente non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza stessa – effetto svantaggioso – tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria – effetto vantaggioso.