La Corte di Cassazione - sezione III civile, sentenza n. 10516 del 28.04.2017 - ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di danno subito dall’alunno in ambito scolastico, la responsabilità dell'istituto e dell'insegnante ha natura contrattuale. In particolare, il principio di diritto ricavabile dalla suddetta pronuncia prevede che: “In caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso (ma anche in caso di danno cagionato all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’istituto, l’instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto...